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CONTRIBUTI PER CORREZIONI ORTODONTICHE (APPARECCHI ORTODONTICI) E ALTRI TRATTAMENTI DENTISTICI PER I FIGLI

75% delle spese dentistiche per i figli fino al 18° anno di età:

In caso di cure dentistiche, tra cui trattamento della carie, visite di controllo, pulizia dei denti e molto di più, PRO LIFE copre il 75% dei costi senza limiti d’importo, il tutto senza un’ulteriore assicurazione dentaria costosa.

90% dei costi per correzioni ortodontiche e apparecchi fino al 20° anno di età:

In aggiunta alle prestazioni della cassa malati partner (gruppo Helsana), PRO LIFE copre un ulteriore 15% dei costi per correzioni ortodontiche senza limiti d’importo. Il 75% delle spese, fino a un massimo di CHF 10’000.00 per anno civile, è di norma coperto dalle assicurazioni complementari TOP o COMPLETA della cassa malati. I trattamenti di ortodonzia così risultano coperti in modo ottimale al 90%.

Per ricevere queste prestazioni bisogna obbligatoriamente disporre di un’assicurazione complementare TOP o COMPLETA attiva. Inoltre, è necessario essere attivamente assicurati con un’assicurazione di base obbligatoria conformemente alla LAMal nell’ambito del contratto di PRO LIFE presso la nostra cassa malati partner. Per tutti i contributi alle spese dentistiche di PRO LIFE vige un periodo di carenza di un anno dalla data di decorrenza dell’adesione all’associazione, ossia i contributi per i trattamenti saranno erogati a partire dal 13° mese d’adesione. Per le adesioni effettuate dal 1° febbraio 2017 (fa fede la data della sottoscrizione), almeno un genitore per famiglia deve essere attivamente assicurato con almeno un prodotto assicurativo nell’ambito del contratto di PRO LIFE presso la nostra cassa malati partner. I seguenti servizi sono esclusi in ogni caso:

Odontoiatria biologica (trattamenti laser, trattamento al plasma, iniezioni terapeutiche ecc.)

Protesi dentarie fisse comprensive di prestazione dentistica: corone, ponti, impianti, faccette dentali estetiche, CEREC, intarsio inlay/onlay, capsule di ceramica o porcellana ecc. (esclusi impianti in alluminio, capsule in acciaio, corone in acciaio, impianti su palato)

Protesi removibili comprensive di prestazione dentistica (protesi totale, parziale ecc.)

Farmaci e materiale profilattico

Anestesia (eccetto l’ossido di diazoto)

Spese ospedaliere (incl. uso del letto, assistenza da parte di personale non medico, indennità di trasferta ecc.)

Costi di spedizione e spese postali

Sedute saltate

Sbiancamento dei denti (sbiancamento comprensivo di mascherine) e gioiello dentale

Trauma dentale (coperto dall’assicurazione di base obbligatoria o dall’assicurazione infortuni)

Cure dentistiche coperte dall’assicurazione di base BASIS obbligatoria

Odontoiatria alternativa (kinesiologia, agopuntura ecc.)

Le condizioni assicurative particolari, ossia riserve ed esclusioni, stabilite dalla nostra cassa malati partner, non incidono in alcun modo sull’ottenimento dei contributi integrativi volontari di PRO LIFE.

ASSEGNO DI NASCITA / BONUS DI NASCITA

Al momento della nascita, uno dei genitori del bambino deve essere attivamente assicurato con un prodotto assicurativo da almeno sei mesi nell’ambito del contratto di PRO LIFE presso la nostra cassa malati partner. Il bambino, a partire dalla nascita, deve essere assicurato con l’assicurazione di base obbligatoria conformemente alla LAMal nell’ambito del contratto di PRO LIFE. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, PRO LIFE verserà un importo di denaro pari a CHF 400.00 per neonato. L’iscrizione prenatale o postnatale del bambino deve essere obbligatoriamente stipulata attraverso PRO LIFE, e non può essere gestita direttamente dalla cassa malati partner.

ASSEGNO DI ADOZIONE / BONUS DI ADOZIONE

Il bonus di adozione viene erogato per l’adozione di bambini al di sotto dei sei anni. Per ottenerlo, bisognerà esibire obbligatoriamente un certificato di adozione e, all’atto dell’adozione, uno dei genitori del bambino deve essere attivamente assicurato con un prodotto assicurativo da almeno sei mesi nell’ambito del contratto di PRO LIFE presso la nostra cassa malati partner. Il bambino deve essere assicurato con l’assicurazione di base obbligatoria conformemente alla LAMal nell’ambito del contratto di PRO LIFE nel più breve tempo possibile. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, PRO LIFE verserà un importo di denaro pari a CHF 400.00 per ogni bambino adottato. Il pagamento sarà effettuato unicamente a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione di base obbligatoria conformemente alla LAMal del bambino adottato nell’ambito del contratto di PRO LIFE presso la nostra cassa malati partner.

SCONTO FAMIGLIE NUMEROSE PER LE FAMIGLIE CON PIÙ DI QUATTRO FIGLI

A partire dal quinto figlio, PRO LIFE copre il premio dell’assicurazione di base conformemente alla LAMal (senza contributo dei soci e al netto delle sovvenzioni cantonali o altri sconti sui premi) per ogni ulteriore figlio che non dispone di redditi proprie vive nella stessa economia domestica.I salari da apprendista, da impiego a tempo parziale, i guadagni accessori ecc. sono ritenuti dei redditi a partire da CHF 6’500.00 (lordi) per anno civile. I bambini e almeno uno dei genitori devono essere attivamente assicurati con almeno l’assicurazione di base obbligatoria conformemente alla LAMal nell’ambito del contratto di PRO LIFE presso la nostra cassa malati partner. È coperta unicamente la tariffa bambini (categoria di età fino ai 18 anni). Le famiglie versano alla cassa malati il premio indicato sul calcolo del premio, e ottengono il rimborso dello sconto famiglia l’anno successivo da parte di PRO LIFE, a condizione che il modulo di richiesta corrispondente venga inoltrato a PRO LIFE entro i termini previsti. Questo modulo dev’essere richiesto a PRO LIFE.

IN LINEA GENERALE

I contributi integrativi volontari di PRO LIFE non devono essere confusi con i servizi assicurativi della cassa malati partner. PRO LIFE fornisce tali contributi su base volontaria nell’ottica di perseguire l’obiettivo dell’associazione e sulla base degli statuti in vigore. Tutti i contributi integrativi volontari sono versati esclusivamente in caso di avvenuta adesione all’associazione. Farà fede in ogni caso la data del trattamento o dell’evento (nascita o adozione). Si applica un termine di prescrizione di due anni dalla data del trattamento o dell’evento. I contributi dei soci non versati saranno compensati con i pagamenti.


Sigla utilizzata
LAMal: Legge federale sull’assicurazione malattie


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